La sentenza in esame, emessa dal Tribunale di Foggia I Sezione Penale (Giudice estensore C.L. Volino) in data 18.11.2025, ha affermato la responsabilità penale dell’imputato per il reato di cui all’art. 603bis c.p. “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”, condannandolo per aver utilizzato manodopera in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori.
Un aspetto cruciale della motivazione riguarda l’individuazione dell’imputato come effettivo “utilizzatore” della manodopera straniera sfruttata, tra cui i due lavoratori costituiti parti civili e difesi dagli avv.ti Stefano Campese a Antonio D’Urso. La sentenza, infatti, ha smontato la tesi difensiva dell”imprenditore agricolo, che mirava a presentare l’imputato come estraneo alla gestione dei lavoratori, formalmente dipendenti dalla ditta individuale del padre e non di quella a lui riconducibile. Il giudice ha evidenziato diverse incongruenze nella versione dell’imputato e dei testi a discarico, valorizzando elementi documentali decisivi: il riconoscimento dell’imputato da parte delle persone offese, la riconducibilità dei “metodi di sorveglianza” all’imputato stesso, la funzione direttiva dei lavori e alcuni riscontri documentali relativi al materiale pagamento di alcune mensilità. Tutti tali elementi convergenti hanno dimostrato inequivocabilmente che l’imputato era pienamente partecipe della gestione aziendale, risultava al corrente dei verbali sanzionatori emessi dall’Ispettorato del Lavoro nei confronti dell’azienda del padre e si occupava in prima persona dei pagamenti conseguenziali. Questo passaggio dimostra come il Tribunale abbia correttamente individuato la responsabilità dell’imputato a titolo di concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.), superando la mera apparenza formale della titolarità dell’impresa. L’art. 603-bis c.p. punisce chiunque “utilizza, assume o impiega” manodopera e la giurisprudenza ha confermato che la norma si applica non solo al datore di lavoro formale, ma anche a chi, di fatto, esercita poteri direttivi e di controllo sui lavoratori [Cass. Pen., Sez. 4, N. 660 del 09-01-2024][Cass. Pen., Sez. 4, N. 18931 del 05-05-2023]. La sentenza ha accertato che l’imputato si interfacciava direttamente con i braccianti, impartiva ordini, li trasportava e gestiva i pagamenti, integrando così pienamente la condotta di “utilizzatore”.
