L’ordinanza del Tribunale di Ancona del 15 dicembre 2025, nel caso R.G. 728/2025, riconosce la protezione speciale a cittadino ghanese assistito dall’avv. Stefano Campese e offre un’analisi approfondita di due questioni centrali e di grande attualità nel diritto dell’immigrazione: i presupposti di ammissibilità della domanda reiterata di protezione internazionale alla luce delle recenti modifiche normative e la persistenza della protezione speciale basata sull’integrazione sociale a seguito della riforma operata dal D.L. n. 20/2023 (convertito in L. n. 50/2023, c.d. “Decreto Cutro”).
1. L’Ammissibilità della Domanda Reiterata di Protezione Internazionale
Il Tribunale affronta in via preliminare la questione dell’ammissibilità della domanda reiterata presentata dal ricorrente, dichiarata inammissibile in sede amministrativa. La pronuncia si distingue per una meticolosa ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale, con particolare attenzione alle novità introdotte dalla Legge n. 50/2023, che ha modificato l’art. 29, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 25/2008.
1.1. La Nozione di “Nuovi Elementi”
Il Collegio ribadisce che il divieto di refoulement impone di superare la rigidità del principio del giudicato (res judicata), consentendo la ripresentazione della domanda di protezione in presenza di “nuovi elementi” . La sentenza sposa un’interpretazione ampia della locuzione, in linea con la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE). Tali elementi possono consistere in:
- Fatti costitutivi nuovi: Circostanze emerse dopo la decisione precedente, sia nella situazione personale del richiedente sia nel paese d’origine (es. aggravarsi di un conflitto).
- Nuove prove: Elementi probatori non prodotti in precedenza, anche atipici come una dichiarazione giurata.
- Nuovi elementi di diritto: Mutamenti normativi o interpretativi rilevanti.
1.2. L’Impatto della Riforma del 2023 (L. 50/2023)
L’ordinanza analizza con lucidità le due principali innovazioni introdotte nel 2023 all’art. 29 del D.Lgs. 25/2008, che recepiscono l’art. 40 della Direttiva Procedure 2013/32/UE:
- Rilevanza qualificata dei nuovi elementi: La domanda è ammissibile solo se i nuovi elementi «rendano significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale».
- Assenza di colpa nella tardiva produzione: Viene introdotto il requisito per cui il richiedente deve allegare fondatamente di essere stato, “non per sua colpa, impossibilitato a presentare tali elementi” nel procedimento precedente. Il Tribunale solleva un potenziale profilo di contrasto con il diritto europeo, notando che il termine “impossibilitato” usato dal legislatore italiano potrebbe apparire più restrittivo rispetto alla dizione della Direttiva («non è riuscito a far valere»), che è stata interpretata estensivamente fino a includere difficoltà di ordine psicologico.
Nel caso di specie, il Tribunale conclude che il ricorrente non ha addotto elementi nuovi relativi alla sua vicenda persecutoria, ma solo circostanze attinenti al suo percorso di integrazione in Italia.
2. La Protezione Speciale per Integrazione Sociale dopo il “Decreto Cutro”
La parte più significativa della pronuncia riguarda il riconoscimento della protezione speciale. Il Tribunale, pur avendo dichiarato inammissibile la domanda per le protezioni maggiori, procede d’ufficio alla valutazione dei presupposti per la protezione c.d. “minore”, incentrata sull’integrazione del ricorrente in Italia.
2.1. L’Abrogazione del Riferimento alla Vita Privata e Familiare
Il Collegio ricostruisce l’evoluzione normativa della protezione speciale, evidenziando come il D.L. n. 20/2023 (L. 50/2023) abbia eliminato dall’art. 19, comma 1.1, del Testo Unico Immigrazione (D.Lgs. 286/1998) il riferimento esplicito al divieto di espulsione in caso di violazione del “diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”. Questa modifica mirava a restringere l’ambito di applicazione della protezione speciale, che sotto la vigenza della normativa del 2020 (D.L. 130/2020) era stata frequentemente concessa sulla base del radicamento sociale e lavorativo dello straniero.
2.2. La Sopravvivenza della Tutela tramite Interpretazione Sistematica
Il punto di diritto centrale dell’ordinanza è l’affermazione che, nonostante l’abrogazione, la tutela della vita privata e familiare, sancita dall’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), non è venuta meno. Il Tribunale argomenta che tale diritto fondamentale, “non suscettibile di abrogazione”, continua a trovare cittadinanza nell’ordinamento interno attraverso un’interpretazione combinata di diverse norme :
- Art. 5, comma 6, TUI: Impone il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato nel rilascio dei permessi di soggiorno.
- Art. 19 TUI: Contiene i divieti di espulsione e respingimento.
- Art. 32, comma 3, D.Lgs. 25/2008: Attribuisce al giudice il potere di riconoscere la protezione speciale quando sussistono i presupposti per il divieto di espulsione.
Questa interpretazione, orientata alla massima tutela dei diritti fondamentali, è pienamente supportata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Le Sezioni Unite, già nel 2021, avevano chiarito che la nozione di “vita privata” ai sensi dell’art. 8 CEDU include “tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono” [Tribunale Ordinario Firenze, sez. IM, sentenza n. 2224/2023]. Più di recente, la Cassazione ha specificato che, a seguito della riforma del 2020, l’integrazione sociale ha acquisito “autonoma rilevanza” rispetto ai soli legami familiari [Cass. Civ., Sez. 1, N. 35684 del 21-12-2023]. Il Tribunale di Ancona, pertanto, conclude correttamente che i criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e della Cassazione (durata del soggiorno, inserimento lavorativo, legami sociali) rimangono validi parametri per il bilanciamento tra l’interesse statale al controllo dei flussi migratori e il diritto individuale alla vita privata [Cass. Civ., Sez. 1, N. 29688 del 19-11-2024].
Nel caso concreto, il Tribunale valorizza l’occupazione stabile del ricorrente come bracciante agricolo e la frequenza di un corso di formazione professionale come prova di un effettivo inserimento. Effettuando una valutazione comparativa tra la vita costruita in Italia e quella che attenderebbe il ricorrente in caso di rimpatrio, il Collegio ravvisa un’ “incolmabile sproporzione” e un rischio di “elevata vulnerabilità” che giustificano il riconoscimento della protezione speciale.
