Giurisprudenza

La Corte di Appello di Bari ribalta il Tribunale di Foggia: diritto alla disoccupazione anche per il lavoratore in fase di rinnovo

La sentenza della Corte di Appello di Bari Sezione Lavoro n. 188/2026 pubblicata in data 19 marzo 2026 affronta la questione del diritto di un lavoratore extracomunitario, assistito dagli avv.ti Stefano Campese e Gabriele Romagnuolo, a percepire l’indennità di disoccupazione agricola nel periodo intercorrente tra la scadenza del suo permesso di soggiorno e l’effettivo rilascio del rinnovo da parte dell’autorità competente.

  1. La Fattispecie
    • Oggetto del contendere: Il mancato riconoscimento da parte dell’INPS di 63 giornate lavorative ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola per l’anno 2019.
    • Motivazione del diniego INPS e della sentenza di primo grado: Il lavoratore non avrebbe fornito prova adeguata della regolarità del suo soggiorno nel periodo in cui il permesso di soggiorno era scaduto e non ancora formalmente rinnovato.
    • Decisione della Corte di Appello: La Corte ha integralmente riformato la decisione di primo grado, accogliendo l’appello del lavoratore e riconoscendo il suo diritto a vedersi computate anche le giornate lavorative contestate
  2. Il Principio di Diritto: la Continuità del Soggiorno
    Il fulcro della decisione della Corte di Appello risiede nell’applicazione del “principio di continuità” del soggiorno regolare. La Corte stabilisce che il lavoratore straniero, che abbia tempestivamente presentato domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, conserva la pienezza dei suoi diritti, inclusi quelli previdenziali, anche nel periodo di attesa della conclusione del procedimento amministrativo.
    Il fondamento normativo di tale principio è individuato nell’art. 5, comma 9-bis, del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione), il quale dispone che:
    “In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L’attività di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni: […] b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso” .
    La Corte chiarisce che la semplice ricevuta attestante la presentazione della domanda di rinnovo costituisce titolo sufficiente a dimostrare la regolarità del soggiorno e a garantire la continuità dell’attività lavorativa e dei connessi diritti previdenziali.
  3. Riferimenti Giurisprudenziali
    L’orientamento della Corte di Appello di Bari è coerente con la giurisprudenza di merito e con le interpretazioni fornite dagli stessi organi amministrativi.
    • Giurisprudenza Conforme: Il Tribunale di Ragusa, nella sentenza n. 630/2017, aveva già affermato un principio analogo, stabilendo che “non può ritorcersi a danno del cittadino extra-comunitario il tempo necessario all’espletamento della procedura di rinnovo” e che lo straniero, in attesa del rinnovo, può legittimamente soggiornare e lavorare. In quel caso, il provvedimento di diniego dell’INPS, motivato in modo generico, è stato ritenuto illegittimo.
    • Interpretazioni Amministrative: la stessa sentenza d’appello richiama diverse fonti che consolidano il principio di continuità. Tra queste: Direttiva del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2006, Circolare del Ministero dell’Interno n. 42 del 17 novembre 2006, Messaggio INPS n. 27461 del 16 ottobre 2006.