Con la sentenza del 27 aprile 2021 il Tribunale di Foggia Sezione Lavoro si è espresso in merito al pagamento dell’indennità Covid prevista dall’art. 30 DL 18/20. Quest’ultimo aveva previsto il riconoscimento di una indennità per il mese di marzo 2020 pari ad euro 600 in favore degli operai agricoli a tempo determinato purchè avessero svolto nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo. Successivamente l’art. 84 comma 7 DL 34/20, entrato in vigore il 19.05.2020, aveva previsto la proroga anche per il mese di aprile dell’indennità di cui all’art. 30 DL 18/20 in favore di coloro che avevano beneficiato della stessa per il mese di marzo 2020. L’art. 84 comma 13 del DL 34/20, prevedeva inoltre che ai lavoratori appartenenti a nuclei famigliari già percettori del reddito di cittadinanza per i quali l’ammontare del beneficio in godimento fosse inferiore a quello dell’indennità, venisse riconosciuta un’integrazione del reddito di cittadinanza fino all’ammontare dell’indennità stessa. La ricorrente, lavoratrice agricola di nazionalità rumena, assistita dagli avv.ti Stefano Campese e Gabriele Romagnuolo, si era vista rigettare la propria richiesta d’indennità, l’integrazione della quale è stata liquidata soltanto a seguito del ricorso inoltrato dai due legali. Il Giudice, nell’occasione, ha avuto modo di statuire che “l’Istituto era tenuto al pagamento a decorrere da maggio 2020, ovvero dall’entrata in vigore del DL 34/2020”.