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Corte d’Appello di Bari: l’omessa autodichiarazione sr171 non può determinare il rigetto della disoccupazione agricola

Con sentenza n. 330/2024 dello scorso 20 febbraio la Corte d’Appello di Bari – Sezione Lavoro – ha statuito che nel giudizio di accertamento del diritto alla disoccupazione agricola non assume rilievo l’esistenza di una irregolarità in fase amministrativa quale la mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al modello sr 171, peraltro non prevista ai fini della ammissibilità della domanda. L’appellante, difesa dagli avv.ti Stefano Campese e Gabriele Romagnuolo, aveva avanzato la richiesta della prestazione in oggetto omettendo l’allegazione del modello SR 171, ritenuto dal Tribunale di Foggia giudice di prime cure “una dichiarazione necessaria ai fini del riconoscimento dell’indennità di disoccupazione agricola, attestando una serie di informazioni decisive sull’attività svolta dall’istante e relative alla eventuale prevalenza dell’attività di coltivazione del fondo o di allevamento svolta in proprio rispetto a quella dipendente”. Di diverso avviso, invece, il Giudice dell’Appello secondo cui “l’Istituto non ha provato il numero delle giornate svolte dalla appellante quale lavoratore autonomo né ha provato la sussistenza di prevalenti redditi da lavoro autonomo da costei prodotti: circostanze agevolmente verificabili dall’Istituto mediante l’esame della dichiarazione reddituale, ottenuta in virtù del collegamento informatico diretto con l’Agenzia delle Entrate. Né rileva la consultazione anagrafica tributaria prodotta dall’Inps, atteso che l’Istituto avrebbe dovuto effettuare al riguardo gli opportuni accertamenti, provvedendo anche a calcolare presuntivamente il numero di giornate necessarie per la coltivazione dei fondi in esame, avendo peraltro parte ricorrente provveduto a depositare le visure catastali, attestanti la comproprietà di fondi di estensione minima e pari a circa mezzo ettaro, gestita peraltro in comproprietà con altri tre fratelli. Resta pertanto indimostrata l’asserita prevalenza, emergente dal raffronto tra le attività di lavoro in proprio e di lavoro subordinato quantificate in termini di giornate impiegate» dell’attività di lavoro autonomo dedotta dall’Inps. In tale situazione, la decisione reiettiva del Tribunale non merita seguito in quanto, piuttosto che discendere dall’esame del quadro emergente per tabulas, si incentra, in termini meramente formalistici, sulla mancata presentazione, da parte dell’appellante, del modello di autodichiarazione sr 171: elemento del tutto insuscettibile, sul piano sostanziale, di determinare il rigetto della prestazione”.