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Onere della prova e regolarità del soggiorno: il Tribunale di Foggia in tema di disoccupazione agricola

Con la sentenza n. 2186/2020 del 09.03.2023 il Tribunale di Foggia sezione Lavoro ha sancito alcuni principi in materia di diritto alla disoccupazione agricola per cittadini non comunitari. Il ricorrente, cittadino albanese assistito dall’avv. Stefano Campese, adiva il suddetto Tribunale avverso il diniego di pagamento da parte dell’Inps dell’indennità di disoccupazione agricola richiesta per il biennio 2017 – 2018 sulla scorta delle giornate agricole dichiarate e trascritte regolarmente nell’estratto contributivo. Le contestazioni mosse dall’ente previdenziale vertevano essenzialmente su due aspetti: dapprima una serie di accertamenti sulla regolarità dell’azienda e, una volta superata tale questione, la regolarità del soggiorno del bracciante. Orbene su entrambi gli spetti la sentenza de qua offre spunti importanti. Innanzi tutto chiarendo che “ (…) se è invece l’Istituto assicuratore a contestare l’iscrizione o a negare le prestazioni in presenza di iscrizione, per inesistenza del rapporto lavorativo o per difetto di subordinazione, incombe su di esso l’onere di fornire la prova del proprio assunto, con qualsiasi mezzo, cui può replicare l’interessato con altri mezzi di prova”. Sul secondo aspetto, invece, viene definitivamente chiarito che “Il periodo intercorrente tra la scadenza del primo e il rilascio del secondo sono coperti dalla richiesta di rinnovo avanzata tramite Poste Italiane in data 04.12.2017, che rappresenta la modalità ordinaria di rinnovo del permesso di soggiorno per i cittadini non comunitari e la cui ricevuta, oltre che garantire la regolarità della permanenza sul territorio, consente altresì lo svolgimento dell’attività lavorativa, così come attestato dall’estratto contributivo”.