Il Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro – con la sentenza del 05.05.2021 ha riconosciuto il diritto del ricorrente ex art. 35bis D.lvo 25/2008 a vedersi riconosciuta e liquidata l’indennità di disoccupazione agricola. Il bracciante originario della Guinea Conakry, assistito dall’avv. Stefano Campese, in possesso di tutti i requisiti necessari per l’indennità ordinaria erogata dall’Inps, difettava, a parere dell’ente previdenziale, del supposto requisito della regolarità del soggiorno sul Territorio Nazionale nell’anno di competenza della prestazione. Sul punto, il Giudice estensore della predetta sentenza ha avuto modo di argomentare: “La circostanza che il ricorso sia stato accolto in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa non esclude la possibilità di fruire dell’indennità reclamata, e ciò in quanto l’eventuale ritardo nel rilascio del permesso (e, ancor prima, nell’accertamento del relativo diritto) non può ridondare in danno della parte. Alla luce delle argomentazioni fin qui svolte, essendo stata prodotto adeguato sostegno probatorio in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l’accesso alla prestazione indennitaria richiesta, il ricorso va accolto, potendosi dichiarare il diritto della parte ricorrente alla liquidazione ed al pagamento, da parte dell’Inps, dell’indennità di disoccupazione agricola per l’anno 2017 e per 71 giornate”.