Con ordinanza dell’11.12.2021 la Terza Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – estensore Giacinta Serlenga, Presidente Orazio Ciliberti – ha accolto istanza cautelare volta alla sospensione dell’efficacia del provvedimento di rigetto dell’emersione avanzata ai sensi dell’art. 103 – comma 1 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, inoltrata da datore di lavoro italiano a favore di cittadino non comunitario. La Prefettura di Foggia, infatti, aveva rigettato la predetta istanza sul presupposto della pericolosità sociale del cittadino extra Ue, gravato da precedente penale per il reato di cui all’art. 495 c.p. Il datore di lavoro che aveva inoltrato istanza a favore del lavoratore extra Ue, assistito dall’avv. Stefano Campese, ha impugnato il medesimo provvedimento eccependo, tra le altre doglianze, un difetto di motivazione in ordine alla valutazione di uno dei reati previsti dall’art. 381 c.p.p. Quest’ultimo, infatti, può rappresentare elemento utile (ma di per sè non sufficiente) ai fini di una più complessiva considerazione in merito alla pericolosità sociale dell’istante, che va puntualmente espressa ed è sottoposta ad obbligo di motivazione. In sostanza la mera menzione della condanna, che prescinde da una più complessa valutazione sulla pericolosità sociale, non può di per sè rappresentare elemento unico ai fini dell’ostatività. Tale tesi è stata pienamente accolta dalla Terza Sezione del Tar, la quale, ha sospeso l’efficacia del rigetto rilevando che ” la pubblica Amministrazione avrebbe dovuto motivare circa le ragioni che conducono ad una valutazione di pericolosità sociale, tenuto conto che il precedente contestato rientra nell’art. 381 c.p.p. e non già nell’art. 380 c.p.”