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Richiedente asilo e disoccupazione agricola: è l’Inps a dover dimostrare quando si è svolta la prestazione rispetto alla validità del permesso

La sentenza del Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro, emessa dal Giudice dott.ssa Lilia M. Ricucci in data 08.09.2021, segna un punto di non ritorno in tema di riconoscimento della disoccupazione agricola in virtù della titolarità di permesso soggiorno per richiesta asilo. Nello specifico il ricorrente, bracciante senegalese regolarmente iscritto negli elenchi OTD e rappresentato in giudizio dagli avv.ti Stefano Campese e Gabriele Romagnuolo, pur avendo maturato regolarmente i requisiti assicurativi e contributivi utili, si era visto negare il diritto alla disoccupazione agricola. L’Inps, infatti, tra le altre cose, eccepiva la mancata copertura del titolo di soggiorno per l’intera annualità di riferimento della prestazione. Sul punto la pronuncia di merito, condannando controparte al pagamento della DS maturata dal lavoratore, ha stabilito che grava solo e soltanto sull’ente di previdenza l’onere di provare che le giornate effettivamente lavorate sono riferibili a un periodo antecedente o successivo a quello di validità del permesso di soggiorno.