Il Quadro Normativo di Riferimento
L’ordinanza emessa dal Tribunale di Bari – Sezione Specializzata Immigrazione in data 17 luglio 2026 si inserisce nel perimetro dell’art. 700 c.p.c., che consente la concessione di provvedimenti d’urgenza in presenza del duplice presupposto del fumus boni iuris e del periculum in mora . Il ricorso introduttivo riguardava la posizione di un cittadino tunisino, assistito dall’avvocato Stefano Campese del foro di Foggia, coniuge di cittadina italiana, che aveva presentato nel settembre del 2024 istanza di rilascio della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. n. 30/2007, rimasta senza riscontro per oltre 18 mesi.
Il Fumus Boni Iuris: Natura del Diritto e Termine Procedimentale
Il Giudice ha correttamente individuato il fumus nel diritto soggettivo del ricorrente ad ottenere una risposta dalla P.A. L’art. 10, comma 1, D.Lgs. 30/2007, in attuazione della Direttiva 2004/38/CE, impone all’Amministrazione di definire il procedimento entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa. Il prolungamento sine die oltre tale scadenza configura un silenzio-inadempimento in senso sostanziale, anche laddove — come nella specie — la L. 241/1990 non sia direttamente applicabile al procedimento in esame. Il giudice lo ha correttamente qualificato come inerzia illegittima non giustificata da alcuna esigenza tecnica o istruttoria specifica, in linea con i principi di buon andamento e di conclusione del procedimento.
Il Periculum in Mora: Pregiudizio Irreparabile e Multidimensionale
L’ordinanza valorizza opportunamente la pluralità e la gravità dei pregiudizi documentati:
- impossibilità di fruire della NASpI per mancanza di documento aggiornato della Questura;
- rifiuto del Comune di effettivo domicilio di accettare la richiesta di iscrizione anagrafica;
- impossibilità di avviare il programma terapeutico presso una comunità, con il conseguente rischio concreto di espiazione della pena in regime carcerario.
Il Giudice, non potendosi sostituire all’Amministrazione nell’esercizio di una potestà che implica profili valutativi (la carta di soggiorno, pur avendo natura dichiarativa del diritto di soggiorno già esistente in virtù dello status di familiare di cittadino UE, presuppone comunque un’istruttoria che l’Amministrazione non ha ancora condotto) adotta comunque un principio di adeguato bilanciamento con la giurisprudenza interna che esclude automatismi ostativi legati ai precedenti penali. L’ordinanza, in definitiva, consegna al ricorrente uno strumento esecutivo (ordine di provvedere entro 30 giorni) che, in caso di inottemperanza, apre la strada anche all’esecuzione forzata degli obblighi di fare ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c.
