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Permessi di soggiorno in scadenza ed emergenza Coronavirus: cosa sta succedendo ?

permesso-di-soggiornoL’emergenza Coronavirus ha coinvolto l’intero sistema Paese, mettendo alla prova non solo la popolazione, ma anche tutti i settori delle Stato italiano, dal Sistema Sanitario Nazionale in primis fino alla Scuola pubblica, passando per le Pubbliche Amministrazioni e l’Amministrazione della Giustizia. Non è rimasta indenne, per forza di cosa, anche la specifica materia del rilascio e dei rinnovi dei permessi di soggiorno, in particolare modo quelli in scadenza nel periodo preso in considerazione dai diversi decreti legge che si sono succeduti nel mese di marzo. E per i quali, pertanto, viste le copiose richieste e le legittime preoccupazioni, è necessario fare chiarezza.

PERMESSI DI SOGGIORNO IN SCADENZA TRA IL 31 GENNAIO 2020 E IL 15 APRILE 2020. La validità di tali documenti è prorogato di diritto al 15 giugno 2020. Tale previsione trova fondamento nell’art. 103 co II D.L. 18/2020 a norma del quale “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.

PERMESSI DI SOGGIORNO IN SCADENZA A PARTIRE DAL 17 MARZO 2020. La validità di tali permessi di soggiorno è prorogata al 31 agosto 2020. E’ necessaria, sul punto, una precisazione.  L’art. 104 del DL 18/2020, rubricato “Proroga della validita’ dei documenti di riconoscimento” espressamente stabilisce che “La validita’ ad ogni effetto dei documenti di  riconoscimento  e di identita’ di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c),  d)  ed  e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati  da amministrazioni  pubbliche,  scaduti  o  in  scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del  presente  decreto e’ prorogata al 31 agosto 2020. La validita’ ai fini  dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento”. Stante la riconosciuta natura di ‘documento di riconoscimento’ anche per il permesso di soggiorno (prevista tanto dallo stesso d.p.r. 445/2000 che dall’art. 4 co I D.lvo 142/2015) si potrebbe dedurre che tutti i permessi di soggiorno in scadenza a partire dal 17 marzo 2020 sarebbero prorogati al 31 agosto. E’ chiaro che l’effettiva portata di una tale previsione, anche al fine di esigenze di coerenza del sistema, andrebbe chiarificata in sede di conversione del medesimo decreto. Resta, pertanto, consigliabile, in tal senso, muoversi comunque nell’ottica di una richiesta di rinnovo del permesso a partire dal 16 giugno 2020.

LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PER LA DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI. Sempre l’art. 103 del già citato decreto, al I comma, stabilisce che “Ai fini  del  computo  dei  termini  ordinatori  o perentori,propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi  allo svolgimento di procedimenti amministrativi  su  istanza  di  parte  o d’ufficio, pendenti  alla  data  del  23  febbraio  2020  o  iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo  compreso tra la medesima data e  quella  del  15  aprile  2020”.  Una tale previsione, oltre a dilatare il termine dei 60 giorni per la definizione dei procedimenti finalizzati al rinnovo o al rilascio dei permessi di soggiorno, ha anche una serie di importanti ripercussioni sulla materia del diritto dell’immigrazione, che il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione ha prontamente affrontato con apposita circolare esplicativa. Il riferimento, tra le altre cose, è anche alla materia della cittadinanza, rispetto alla quale la medesima circolare dispone che “Con riguardo alle certificazioni, anche del Paese di origine, in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020, prodotte dai richiedenti la cittadinanza nell’ambito dei cennati procedimenti per matrimonio e per residenza, trova applicazione, infine, la disposizione dell’art. 103, comma 2 del decreto legge in oggetto che ne assume la validità fino al 15 giugno 2020”.

I PERMESSI SCADUTI PRIMA DEL 31 GENNAIO E PER I QUALI NON è STATA PRESENTATA ALCUNA ISTANZA DI RINNOVO. Infine, per quanto riguarda l’ipotesi non specificatamente presa in considerazione dal D.L. 18/2020, ovvero quella relativa ai pds scaduti prima del 31.01.2020 e la cui istanza di rinnovo non è stata presentata in quanto resa particolarmente gravosa quando non del tutto compromessa dalle difficoltà di spostamento sul T.N. a causa dell’emergenza Coronavirus, va rilevato quanto segue: ai sensi del co IV dell’art. 5 del T.U.I.  il termine entro cui lo straniero deve chiedere il rinnovo del proprio titolo di soggiorno è di 60 gg prima della scadenza. La natura meramente ordinatoria e non perentoria di tale termine, però, è dimostrata de relato dal dettato normativo dell’art. 13 co 2 lett. b) del T.U.I., a norma del quale il decreto d’espulsione prefettizio deve essere adottato qualora il rinnovo del pds non sia stato richiesto entro 60 giorni dalla sua scadenza. Tale combinato disposto, quindi, suggerirebbe, in sede di conversione del D.L., di predisporre metodi e formalità idonee a consentire la salvaguardia del diritto al rinnovo dei pds in scadenza al 31.01.2020 e per i quali non è stata presentata istanza di rinnovo. L’ipotesi più plausibile potrebbe essere di prevedere che anche i pds scaduti prima del 31.01.2020 e per cui non sia stata presentata istanza di rinnovo nei 60 giorni precedenti possano essere suscettibili di richiesta di rinnovo a partire dal 16 giugno in poi.

(foto tratta da https://questure.poliziadistato.it/it/Arezzo/articolo/11045d960bfe8b8bf748901448)