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Lo sfruttamento in salsa pugliese ha convinto il Governo: cosa cambia con le nuove norme anticaporalato

caporalato-400x265-370x260Che la “mafia uccida solo d’estate” è tutto da dimostrare. Che la mafia del caporalato uccida soprattutto d’estate è, al contrario, dato veritiero o oggettivamente riscontrabile. Le campagne pugliesi sono state tristi quanto inconsapevoli scenari di una guerra a bassa intensità e ad alta mortalità dichiarata da imprenditori senza scrupoli a lavoratori, italiani e stranieri, impegnati nella raccolta del pomodoro e dell’uva nei mesi di luglio e agosto. Un bollettino drammatico che ha contato tre vittime: Paola, bracciante di San Giorgio Jonico, madre di 3 figli, deceduta nelle campagne di Andria il 13 luglio; Mohammed, sudanese di 47 anni, crollato a terra sotto il sole cocente mentre raccoglieva pomodori nelle campagne tra Nardò e Avetrana il 20 luglio; Zaccaria, tunisino padre di 4 figli, deceduto nelle campagne circostanti Polignano a Mare il 3 di agosto mentre  caricava cassette d’uva; Arcangelo, bracciante di 42 anni  concittadino di Paola, colpito da un malore nelle campagne di Metaponto, il 5 agosto scorso, mentre lavorava all’acinellatura dell’uva e deceduto il 9 di settembre. L’escalation ha imposto l’intervento immediato del Governo che, nei primi giorni di questo mese, ha approntato un pacchetto d’interventi normativi per fronteggiare il fenomeno. Queste, in sintesi, le luci e le ombre dell’azione messa in campo dai ministri Maurizio Martina (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) e Andrea Orlando (Ministero della Giustizia).

Confisca obbligatoria e allargata. Diventa obbligatoria (e non più, dunque, soggetta alla valutazione discrezionale del Giudice, come oggi prevede l’art. 240 del c.p.p.) la confisca del prodotto, del profitto del reato e delle cose utilizzate per la sua realizzazione. A cominciare, ad esempio, dai mezzi di trasporto utilizzati per trasferire i lavoratori da un fondo all’altro o gli immobili destinati all’ “ospitalità” degli stessi. Un attacco frontale, dunque, alla “ricchezza” delle aziende compromesse, in tal modo immobilizzate e impossibilitate a perpetrare o a reiterare la condotta delittuosa. Un provvedimento particolarmente significativo, tenuto conto che, ad esempio, il sudanese Mohammed ha perso la vita in uno dei terreni delle aziende riconducibili ad un proprietario terriero già imputato nel processo Sabr, scaturito dalla rivolta di Nardò del 2011. Sarà inoltre possibile operare la confisca per equivalente: se gli investigatori non riescono tempestivamente ad individuare il profitto o il prodotto del reato (magari perché ben occultato) si agirà sui beni, dal valore equivalente, comunque nella disponibilità del reo. Sarà, inoltre, una confisca allargata, per la quale, dunque, non sarà necessario dimostrare il “nesso di pertinenzialità” tra i beni patrimoniali e i reati contestati, essendo sufficiente provare la sproporzione tra il valore del bene e il reddito dichiarato.

Responsabilità in solido. Che l’antico brocardo latino “Societas delinquere non potest”, baluardo della personalità della responsabilità penale (e, dunque, della non punibilità delle persone giuridiche), fosse stato già da tempo superato, era dato ormai acquisito. Oggi il pacchetto anticaporalato sembra aggiungere un quid plurisalla nuova vulgata, ribadendo che “societas delinquere et puniri potest». Sono previste, infatti, specifiche sanzioni (pecuniarie, interdittive e di confisca) anche per le aziende e non soltanto per i singoli autori del reato, qualora venga dimostrato che il reato sia stato compiuto a vantaggio delle aziende stesse, che spesso sono costituite in forma societaria o associativa.

Tutela delle vittime. Il disegno di legge che darà attuazione alla direttiva europea 2004/80/CE includerà il reato di cui all’art. 603 bis c.p. tra quelli per cui è previsto il diritto all’indennizzo da parte dello Stato per la vittima. A proposito di vittime, il nuovo pacchetto potrebbe rappresentare l’occasione anche per mettere mano all’ art. 22 comma XII quater del Testo unico dell’immigrazione.

Quest’ultimo prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari alle vittime di sfruttamento lavorativo. Sin troppo ancorato ad una logica premiale dello strumento normativo l’art. 22 comma XII quater potrebbe essere rivisto in relazione all’art 18 del Tui, che rilascia sempre un permesso di soggiorno umanitario per motivi di protezione sociale. Alla luce di una tale impostazione, dunque, sarebbe possibile far emergere il lavoratore vittima di grave sfruttamento anche attraverso l’azione di enti e organizzazioni riconosciute del privato sociale, valorizzando la collaborazione (latu sensu, senza per forza passare per una denuncia formale) con l’Autorità inquirente, e rilasciando un permesso di soggiorno dalla durata non strettamente funzionale all’esito del procedimento penale contro il datore di lavoro.