E’ stata pubblicata sulla G.U. n.110 del 29.04.2020 la Legge 24 aprile 2020, n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”. Un compendio normativo complesso che, in sostanza, ha interessato la disciplina migratoria sotto due diversi profili: il primo quello meramente amministrativo (che era già oggetto del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e che qui avevamo già analizzato) e il secondo relativo al sistema dell’accoglienza (oggetto, tra l’altro, di specifica circolare, la n. 206 del 30 aprile 2020, emanata dal Ministero degli interni – Dipartimento libertà civili e immigrazione e rivolta ai Prefetti della Repubblica italiana) . Di seguito, nell’ordine di cui sopra (ovvero prima il profilo amministrativo e poi quello dell’accoglienza), le singole disposizioni inerenti la disciplina migratoria:
- art 103 co II quater: è prorogata la validità di tutti tutti i permessi di soggiorno al 31 agosto 2020. Vengono prorogati altresì alla medesima scadenza: i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale; le autorizzazioni al soggiorno (visti di ingresso, etc.); i titoli di viaggio; la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, per ricongiungimento familiare, per il lavoro in casi particolari di cui all’art. 27bis D.lvo 286/1998 (tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari, etc.); i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, attesa occupazione, lavoro autonomo, famiglia, tirocinio, ricerca lavoro o imprenditorialità di studenti; le richieste di conversione;
- art. 104 : la validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c) , d) ed e) , del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gennaio 2020 è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento;
- art 86 bis co I: proseguono fino al 31 dicembre 2020 tutti i progetti SIPROIMI in scadenza al 30.06.2020 e quelli scaduti il 31.12.2019 per i quali era già stata autorizzata la prosecuzione al 30.06.2020;
- art. 86 bis co II: ai fini del contrasto dell’emergenza COVID 19 sono legittimati a restare in accoglienza SIPROIMI e nei centri di cui agli artt. 9 e 11 D.lgs. 142/2015 tutti i soggetti che non avevano più i requisiti per permanervi, fino a conclusione dell’emergenza stessa;
- art. 86bis co III: sempre ai fini del contrasto all’emergenza viene data facoltà ai Prefetti d’individuare strutture del SIPROIMI inutilizzate al fine di organizzare adeguata accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione umanitaria sottoposti a quarantena. Passaggio di estrema importanza, infine, riveste la disposizione che consente agli Enti Locali titolari dei progetti l’individuazione di strutture della rete SIPROIMI per l’accoglienza delle persone in stato di necessità.